L'esenzione per il trasporto in conto proprio si applica dal 1° luglio 2026 anche ai veicoli oltre 2,5 e fino a 3,5 tonnellate nel trasporto transfrontaliero. Va distinta dalla cosiddetta regola per gli artigiani (regolamento (UE) 561/2006), che esiste da più tempo e si applica ai veicoli fino a 7,5 tonnellate entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impresa. Poiché questa pagina si concentra sulla classe di nuova introduzione oltre 2,5 e fino a 3,5 tonnellate, qui trattiamo esclusivamente l'esenzione per il trasporto in conto proprio.
Che cos'è il trasporto in conto proprio?
Per trasporto in conto proprio si intende il trasporto di merci, materiali, attrezzi o macchinari per finalità operative proprie, con veicolo proprio o noleggiato e personale proprio, e senza limite chilometrico. Ai sensi dell'art. 1, par. 5, lett. d) del regolamento (CE) n. 1072/2009 devono essere soddisfatte in particolare le seguenti condizioni:
- Le merci trasportate devono essere di proprietà dell'impresa oppure essere state da essa vendute, acquistate, locate, noleggiate, prodotte, estratte, trasformate o riparate.
- Il trasporto deve servire alla consegna delle merci all'impresa, alla loro spedizione dall'impresa o al loro spostamento all'interno di essa o, per uso proprio, all'esterno.
- I veicoli devono essere condotti da personale proprio dell'impresa (o da personale messo contrattualmente a sua disposizione).
- I veicoli devono appartenere all'impresa o essere stati da essa acquistati a rate o noleggiati.
- Il trasporto può costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'attività complessiva dell'impresa: non può quindi essere il vero oggetto sociale.
La guida non deve essere l'attività principale
Il punto centrale per l'esenzione è questo: la guida del veicolo non deve essere l'attività principale del conducente, ossia non deve superare il 30 % dell'orario di lavoro mensile. Attenzione però: gli Stati membri dell'UE differiscono su questa definizione; nei Paesi Bassi, ad esempio, si tratta soltanto del 30 % dell'orario settimanale.
Un artigiano che svolge prevalentemente lavori di montaggio, installazione o riparazione e guida solo occasionalmente può in linea di principio beneficiare dell'esenzione. Se invece viene impiegato appositamente un conducente per i viaggi di trasporto, per il quale la guida costituisce l'attività vera e propria, di regola l'esenzione non si applica: il veicolo deve allora essere dotato di tachigrafo.
Perché non è un'esenzione generalizzata
Nella pratica questa esenzione viene spesso sopravvalutata. La sua applicabilità dipende dal caso concreto, in particolare dal fatto che tutte e cinque le condizioni siano effettivamente soddisfatte. In caso di dubbio, fate esaminare legalmente le situazioni poco chiare prima di affidarvi soltanto all'esenzione.
- Verificate se vi riguardaVerificate se i vostri viaggi rientrano nell'esenzione per il trasporto in conto proprio.
- Confrontate le condizioniVerificate per ciascun veicolo interessato se tutte e cinque le condizioni sono soddisfatte, in particolare la proprietà delle merci, il personale proprio e il carattere accessorio dell'attività.
- Documentate le proveDocumentate con cura le condizioni, ad esempio tramite documenti di trasporto, ordini di lavoro, registri dell'orario e il contratto di lavoro del conducente. Il conducente dovrebbe portare sempre con sé i relativi documenti. Ciò fa risparmiare tempo e problemi in caso di controllo su strada.
- Fate esaminare i casi dubbiFate esaminare legalmente i casi controversi o poco chiari.
Questa pagina fornisce un inquadramento generale e non sostituisce una consulenza legale nel singolo caso. Per domande specifiche consigliamo di rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto dei trasporti o alla camera di competenza.
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